Credito d’imposta per acquisto dispositivi di protezione e sanificazione ambienti di lavoro

Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro: aspetti generali Con l’art. 30 del D.L. 8 aprile 20202, n. 23, sono stati integrati i benefici previsti dall’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che disciplinano il credito di imposta espressamente previsto:
Per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
Per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.
Ai fini operativi, viene stabilito il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura pari al 50% degli oneri sostenuti dai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale, nel limite massimo di € 20.000,00 di spese sostenute da ciascun beneficiario e nel limite delle risorse disponibili.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, ha puntualizzato che il beneficio in argomento si deve necessariamente riferire alle spese che, in concreto, risultano sostenute nel corso del 2020.
Ambito di applicazione del credito d’imposta:
Il credito d’imposta, come accennato, trova applicazione nei riguardi dei soggetti esercenti:
Attività di impresa;
Attività professionale o artistica;
Per quanto attiene all'ambito oggettivo di applicazione, le disposizioni normative individuano le tipologie di oneri che si devono ritenere ammessi al beneficio individuabili, come detto, nell'ambito delle spese sostenute per:
Sanificazione sia degli ambienti di lavoro, sia delle attrezzature da lavoro;
Acquisto di dispositivi di protezione individuale;
Acquisizione di altri dispositivi di sicurezza al fine di proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale sia ad agenti biologici, sia a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, compresa l’eventuale loro installazione.
A titolo di esemplificazione, senza pretesa di completezza, il credito d’imposta in argomento trova applicazione con riferimento:
Mascherine chirurgiche;
Mascherine Ffp2 e Ffp3;
Guanti;
Visiere di protezione;
Occhiali protettivi;
Tute di protezione;
Calzari;
Nonché per l’acquisto e l’installazione di:
Barriere;
Pannelli protettivi;
Detergenti mani o gel antibatterici;